DIRETTIVE
   
   
 

 

 
 

 

Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
(Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999)
Il Ministro dei Lavori Pubblici - Delegato per le Aree Urbane
VISTA la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l’art. 3, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione del codice della strada;

ART. 1 FINALITÀ

1. La presente direttiva fornisce a Comuni, Provincie, Anas ed altri Enti proprietari e-o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle Aziende e delle Imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine di "Aziende".

2. Le relative disposizioni, ai sensi del 1° comma dell’art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 66 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così come integrato dall’art. 54 del Regolamento di esecuzione n. 610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutture dei servizi.

3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle località di discarica ed il successivo ripristino della sede stradale.

4. Obiettivo primario della presente direttiva ... Scaricare il Documento

 

 
 

 

Art. 1 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto
dal presente decreto.

Art. 2 DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete...
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Art. 1 DEFINIZIONE

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;";
c) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;";
d) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;";
e) dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) "gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;";
f) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: "aa-bis) "fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;";
g) dopo la lettera cc) e' inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;".

Art. 2 COMPETENZE

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e' sostituito dal seguente."3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione... Scaricare il Documento

 

   
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