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Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
(Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999)
Il Ministro dei Lavori Pubblici - Delegato per le Aree Urbane
VISTA la legge 13 giugno 1991, ed in particolare lart. 3,
il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica
sono emanate norme regolamentari per lesecuzione e lattuazione
del codice della strada;
ART.
1 FINALITÀ
1. La
presente direttiva fornisce a Comuni, Provincie, Anas ed altri Enti
proprietari e-o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso
pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti
sotterranei delle Aziende e delle Imprese erogatrici dei servizi,
in seguito denominate con il solo termine di "Aziende".
2. Le
relative disposizioni, ai sensi del 1° comma dellart.
25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dellart.
66 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così
come integrato dallart. 54 del Regolamento di esecuzione n.
610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti
trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale
per le infrastrutture dei servizi.
3. Le
disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la
facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa
loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile,
il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso
sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre
per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali,
le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta
fino alle località di discarica ed il successivo ripristino
della sede stradale.
4. Obiettivo
primario della presente direttiva ...
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Art.
1 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE
1. Nei
limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione,
esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita
di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono
libere.
2. Resta
in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione
e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto
dal presente decreto.
Art.
2 DEFINIZIONE
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per
uso proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica
che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di
trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema
in cui e' stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che
ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare
contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore,
importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale
e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita'
per la gestione e il funzionamento della rete...
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Art.
1 DEFINIZIONE
1. All'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue
industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici
od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche
di dilavamento;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "acque
reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti
da agglomerato;";
c) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato:
area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente
concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed
economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale;";
d) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione
agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari,
dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera
n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti
nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;";
e) dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) "gestore
del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione
di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce
i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita'
del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio
pubblico;";
f) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: "aa-bis) "fognature
separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza
le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata di
dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima
pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente
alle eventuali acque di prima pioggia;";
g) dopo la lettera cc) e' inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi
esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del
13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le
procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori;
gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente;
gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;".
Art.
2 COMPETENZE
1. All'articolo
3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e' sostituito
dal seguente."3.
in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente
o inottemperanza agli obblighi di informazione...
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